
L’ installazione di prodotti volti all’ abbattimento delle barriere architettoniche consente l’ accesso ad agevolazioni fiscali e contributi per le spese sostenute a tal proposito. Di seguito viene proposta una guida esplicativa.
L’installazione di prodotti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche consente l’accesso ad agevolazioni fiscali e contributi per le spese sostenute a tale proposito.
Di seguito viene proposta una guida attraverso la quale conoscerne le tipologie, le entità e le condizioni.
1. CONTRIBUTI PER L’ ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’ eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’installazione dei prodotti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche consente di accedere a tali benefici.
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’ assistenza di persone con disabilità.La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’ immobile, in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’ immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:
l’ istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista; il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l’ handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’ handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente; l’autocertificazione in cui specificare l’ ubicazione dell’ immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l’ interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’ esistenza di barriere o all’ assenza di segnalazioni; la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione.
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’ immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l’ immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l’ istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
L’ entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.
L’entità del contributo è così fissata:
per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43); per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82); se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.
2. DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’installazione dei prodotti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche consente di usufruire di una detrazione IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute a tale proposito. La quota aumenta al 41% per le spese sostenute prima dell’1/10/2006.
I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che siano possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto reale sull’ immobile (uso, usufrutto, abitazione), inquilino e comodatario, futuri acquirenti di un immobile (con compromesso di vendita regolarmente registrato), ecc.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (v. più avanti).
I contribuenti potranno far valere la detrazione su un limite massimo di spesa di 48.000 euro, ripartendola in dieci rate annuali. Il beneficio spetta per ogni immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di recupero edilizio e per ogni singolo intervento. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. L’ importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36% del limite massimo di spesa, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Per usufruire al contributo è necessario provvedere ai seguenti adempimenti.
1. Invio comunicazione.
Inoltrare, prima dell’ inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull’ apposito modulo ministeriale (Comunicazione di inizio lavori), compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell’ immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al “Centro Operativo di Pescara” sito in via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno.
Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:
la copia della denuncia di inizio dei lavori, l’ autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia; la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali; la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’ ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette ricevute; la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’ importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova tabella di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso all’ esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’ immobile, quando i lavori di recupero edilizio vengono sostenuti da persona diversa dal possessore (inquilino, comodatario). Tale dichiarazione non è, invece, dovuta nel caso in cui le spese vengano sostenute dal familiare convivente.
2. Autocertificazione.
3. Comunicazione ASL.
La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, con le seguenti informazioni:
generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell’intervento da realizzare; dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell’intervento di recupero.
Per fruire della detrazione, inoltre, è condizione necessaria che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale.
3. DETRAZIONE IRPEF 19% PER SPESE SANITARIE
É possibile accedere, in alternativa oppure sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (o 41%), ad una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute.
Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un’ unica quota, anziché le dieci quote annuali (o tre/cinque) previste per la detraibilità del 36% (o 41%). In questo caso non sono necessarie comunicazioni preventive o particolari condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie per portatori di handicap (come indicato nel modello 730, rigo E3).
I beneficiari sono:
i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992; chi è stato ritenuto invalido da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.; soggetti affetti da gravi patologie, quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket).
La fattura può essere intestata al portatore di handicap se questi beneficia di redditi di importo superiore ad € 2.840,51 ( Lit. 5.500.000 ); nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare l’intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha a carico. In questo caso il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico sarà il beneficiario della detrazione.
CUMULABILITÁ DELLE DETRAZIONI IRPEF
La detrazione del 36% (o 41%) per l’ eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (o 41%), ai sensi dell’ articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.
CUMULABILITÁ DEI CONTRIBUTI LEGGE 13/89 E DELLE AGEVOLAZIONI IRPEF
I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo (quindi anche con le detrazione IRPEF del 19% e del 36 o 41%), purché l’erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta.
4. ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%
Ai mezzi atti al superamento delle barriere architettoniche (quali servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.) viene consentita l’applicazione dell’ aliquota IVA agevolata al 4% (anziché la normale aliquota del 20%). L’ agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.
5. I CONTRIBUTI REGIONALI
Oltre ai benefici previsti dalla normativa nazionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, alcune regioni prevedono, con proprie disposizioni, contributi erogati direttamente alle persone con disabilità per ristrutturare e rendere accessibili le proprie abitazioni. Queste agevolazioni vanno quindi ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale.
Tuttavia le normative regionali in materia sono estremamente differenti, frastagliate e suscettibili di rapide modificazioni.
Per questo si consiglia di rivolgersi ad un centro fiscale, un patronato, un’ associazione o consultare i siti web delle diverse Regioni.
scritto da mikk76
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