
Il trust, ovvero l’ intestazione fiduciaria, nel diritto italiano.
Il trust è un istituto giuridico tipicamente anglosassone che vede come soggetti il settlor, il trustee e il beneficiary. In base a questo rapporto, il costituente trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario. Il compito del trustee è quello di gestire tali beni seguendo le direttive del settlor e le norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. La finalità del trust è quello di proteggere gli incapaci, gestire la successione nell’asse ereditario e costituire fondazioni ed istituti di pubblica utilità. Per quanto riguarda in particolare la figura del trustee, questi ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge.
L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Quando un trust viene istituito in Italia riceve la definizione di “Trust interno”. Quando sorge un trust si parla anche di intestazione fiduciaria, un rapporto in base al quale ad un soggetto diverso dal proprietario, denominato fiduciario e che può essere sia un singolo soggetto che una società fiduciaria, viene affidata l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari. A seconda dell’incarico si distingue: nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza; nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari.
Per quanto riguarda gli effetti del trust, o intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. La figura del negozio fiduciario non è prevista né disciplinata dal nostro Codice Civile. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo. La costituzione di un trust in Italia deve comunque rispettare alcuni limiti: la normativa in tema di ordine pubblico, le cosiddette norme di applicazione necessaria sia del foro che di uno Stato terzo, le materie regolate dall’articolo 15 della Convenzione dell’Aja. Per saperne di più è possibile consultare i vari glossari giuridici ed economici che si trovano facilmente in internet.
scritto da stepius
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