
Spetterą alle aziende che forniscono il servizio internet oscurare i siti che diffondo materiale pedopornografico.
Spetterà alle aziende che forniscono il servizio internet oscurare i siti che diffondo materiale pedopornografico. Secondo quanto previsto dal decreto del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni, entro sei ore dalla segnalazione dei siti da parte del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, gli internet provider dovranno provvedere all’oscuramento degli stessi e per fare questo dovranno dotarsi di tecnologie appropriate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro marzo. Il decreto, che ha trovato un certo apprezzamento da parte di diverse associazioni per la protezione dei minori, ha invece suscitato alcune perplessità da pare degli “addetti ai lavori”. Secondo i provider sembrerebbero esserci problemi di natura tecnica ed etica. Il timore potrebbe essere quello di aprire la porta a prassi di censura della rete sempre più drastiche. La legge italiana ha iniziato a disciplinare puntualmente questa materia già nel 1996 con la "Legge sulla violenza sessuale" (Legge 66 1996) e successivamente con la Legge n. 269/98 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, della pornografia minorile e del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di "riduzione in schiavitù". La Legge 38/2006 ha poi introdotto un intero Capo intitolato “Norme contro la pedopornografia a mezzo internet” (art. 19 –Art. 20)
scritto da mmarsella
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